Descrizione
Libertà è Democrazia – Coordinamento di Saracena dimostra di non conoscere la giustizia amministrativa.
Durante l’ultimo Consiglio comunale, tenutosi due giorni fa, incalzato dal consigliere Pandolfi, ho chiarito lo stato dell’arte dei procedimenti giudiziari che riguardano Novacco.
Era presente in sala, tra il pubblico, anche l’avvocato Chiaramonte, dirigente del partito Libertà è Democrazia e professionista che in passato ha assistito i concessionari delle strutture montane.
In quella occasione ho affermato che:
1. Il Comune, con determinazione del Responsabile del Patrimonio, nel mese di gennaio ha proceduto alla revoca della concessione delle strutture e al recesso dal contratto;
2. Il gestore delle strutture ha proposto ricorso al TAR Calabria avverso tale determinazione;
3. Il TAR Calabria, esaminata l’istanza di misure cautelari monocratiche, ha accolto la domanda del gestore, sospendendo fino alla camera di consiglio l’esecuzione del provvedimento comunale e fissando la relativa trattazione collegiale;
4. Successivamente, nella camera di consiglio, il TAR ha fissato l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso senza pronunciarsi sulla domanda cautelare e quindi sulla sospensione dell’esecuzione del provvedimento;
5. Pertanto, il TAR non ha confermato la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Ad oggi, quindi, il provvedimento comunale risulta efficace ed esecutivo e il Comune potrebbe richiedere la riconsegna delle strutture al gestore;
6. L’Amministrazione, tuttavia, ha scelto di attendere l’udienza fissata per l’inizio di luglio e, nel frattempo, ha manifestato disponibilità rispetto alla richiesta informale di incontro avanzata dai legali del gestore.
Nella giornata di ieri il coordinamento di questo partito ha pubblicato un post accusandomi di aver riferito circostanze inesistenti, sostenendo che «quando si distorce un atto del TAR per giustificare una scelta sbagliata, non è politica: è credibilità istituzionale che si perde».
Ebbene, confermo integralmente quanto dichiarato in Consiglio comunale.
Il TAR Calabria non ha confermato l’ordine di sospensione disposto con il precedente decreto monocratico. Del resto, l’articolo 56 del Codice del processo amministrativo stabilisce che: «[…]Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento, è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio […]».
Confermo, ancora una volta, la disponibilità dell’Ente a un confronto con i gestori per individuare una soluzione, se davvero esiste la volontà di perseguirla.
Al Coordinamento locale di Libertà è Democrazia suggeriamo, però, maggiore prudenza quando ci si avventura in disamine giuridiche complesse.
Perché quando si distorce un atto del TAR per colpire qualcuno e ingraziarsi le simpatie di qualcun altro, non è la credibilità istituzionale a perdersi, ma quella politica e anche professionale.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026, 13:18