Il sindaco avvisa
Pubblicato il 8 marzo 2020 • Comune
AVVISO dell’08/03/2020
IL SINDACO
AVVISA
VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti;
VISTE le funzioni in materia di Protezione Civile;
VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID-19” impedendo i comportamenti che passano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;
RICHIAMATI i precedenti avvisi in materia;
INVITA
La cittadinanza a prendere visione dell'intero contenuto del suddetto DCPM del 08/03/2020 e dell’Ordinanza della Giunta Regionale Calabria n.3 del 08/03/2020 allegate alla presente e al rispetto delle stesse.
In osservanza di detti provvedimenti, in particolar modo si ricorda:
a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, (come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità cioè dalla Regione Lombardia, dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossala, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) che si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva con l'obbligo di comunicare tale circostanza direttamente - ovvero al proprio Medico di medicina Generale o Pediatra di libera scelta - oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale Territorialmente competente;
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ivi incusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilabili, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Nello svolgimento di attività di bar e ristorazione è fatto obbligo a carico del gestore, di far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività caso di violazione;
è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, all'aperto e al chiuso che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso a predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolte in ogni luogo sia pubblico che privato;
è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenza ed accettazione e dei Pronto Soccorso salvo specifiche diverse indicazioni del personale Sanitario preposto.
l'apertura dei luoghi di culto alle persone è condizionato alla adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
si raccomanda altresì a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
si raccomanda ancora di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.
Si avvisa altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato DPCM è punito si sensi dell'art 650 c.p.
Dalla Residenza Municipale, li 08/03/2020
IL SINDACO
Renzo Russo
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